Lo scorso 21 settembre 2017 è scaduta la cosiddetta “sunset date” per il triossido di cromo (CAS 13333-82-01, EC 215-607-8), data oltre la quale tale sostanza non potrà più essere utilizzata, a meno che non si disponga di una specifica autorizzazione presso l’agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

Il Consorzio CTACSub (che comprende le maggiori aziende produttrici e importatrici di triossido di cromo) ha fatto sapere di aver già richiesto all’ECHA una autorizzazione per l’utilizzo di questa sostanza per sei usi. Il processo di autorizzazione può richiedere tuttavia diversi mesi.

È lecito chiedersi, dal punto di vista delle aziende galvaniche, come comportarsi davanti a questo nuovo atto regolatorio. L’articolo 58 (1)(c)(ii) del regolamento REACH prevede che gli utilizzatori a valle riforniti direttamente o indirettamente da uno o più soggetti richiedenti l’autorizzazione, possano continuare i loro usi del triossido di cromo fino ad una decisione sull’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Si sottolinea che tale uso continuativo è esclusivamente consentito a condizione che gli usi rientrino nell’autorizzazione richiesta.

Per sapere se il triossido di cromo che si sta utilizzando proviene dai richiedenti l’autorizzazione, si consiglia di richiedere maggiori informazioni al proprio fornitore oppure consultare il sito web dell’ECHA.

Si ricorda infine che, in accordo all’articolo 66 del REACH, qualora l’autorizzazione andasse a buon fine, l’utilizzatore a valle dovrà notificare l’uso all’ECHA entro tre mesi dalla prima consegna di una sostanza soggetta ad autorizzazione, unitamente alle generalità dell’azienda, il numero di autorizzazione e il recapito.